Investire in pubblicità per imprese e professionisti nel settore editoriale conviene grazie al bonus pubblicità, la nuova agevolazione fiscale introdotta dalla Manovra correttiva 2017 e approvata dal Senato.
Possono usufruire del bonus pubblicità lavoratori autonomi e titolari di partite Iva, professionisti, imprese di qualsiasi natura giuridica, beneficio fiscale, microimprese, start-up e pmi innovative.
Come beneficiare del bonus pubblicità
Nello specifico gli sgravi fiscali sono validi sull’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, testate online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In tutti i casi, i giornali e le emittenti devono aver un direttore responsabile e devono essere editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 47/1948, oppure presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a, numero 5, della legge 249/1997. Possono beneficiare del bonus i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano gli ‘investimenti pubblicitari incrementali’, ovvero in campagne pubblicitarie che siano superiori di almeno l’1% rispetto a quanto investito per lo stesso settore nell’anno precedente.
Modalità e criteri di attuazione del bonus pubblicità
L’agevolazione del bonus pubblicità è pari al 75 per cento per tutti gli investimenti, mentre per microimprese, start-up e piccole e medie imprese innovative sale al 90 per cento.
Per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 milioni per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive anche digitali, a diffusione locale.
Il bonus riguarda anche gli investimenti pubblicitari effettuati tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017, per un valore totale detraibile pari a 20 milioni di euro. L’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, e quelli effettuati sui giornali on-line. E’ importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media.
Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.
La domanda per il credito d’imposta deve essere presentata in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e deve contenere i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo); il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno: se riguardano sia la stampa sia le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media; il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente: significa che bisogna specificare il totale degli investimenti sulla stampa o sulle emittenti, non il singolo giornale o la singola emittente; l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale e in valore assoluto e l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, sull’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile tramite compensazione nel modello F24.
Qui la comunicazione del ministero contenente le regole del bonus pubblicità.
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