Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato il modello di comunicazione per la fruizione del bonus pubblicità
Definite le modalità e i criteri per la concessione degli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali del bonus pubblicità su quotidiani, periodici anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Tutte le regole per la fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sono contenuti nel decreto attuativo DPCM 16 maggio 2018, n. 90, pubblicato lo scorso 24 luglio 2018.
La domanda bonus pubblicità può essere presentata da:
- lavoratori autonomi;
- imprese;
- enti non commerciali
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie purchè superiori almeno dell’1% rispetto a quelli sostenuti nell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Modalità di presentazione bonus pubblicità
Il modello da compilare per effettuare domanda per ottenere il bonus pubblicità è scaricabile sul sito del Dipartimento per l’editoria, con le relative istruzioni per la sua compilazione.
Le comunicazioni devono essere presentate esclusivamente per via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi che saranno messi a disposizione nell’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Possono inoltrare la domanda i soggetti abilitati o i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.
È possibile inviare le domande tra il 60° ed il 90° giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Nello specifico per gli investimenti effettuati nel 2017, va presentata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, mentre per gli investimenti effettuati nel 2018, la domanda per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta va presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2019.
La comunicazione dovrà contenere:
- i dati dell’azienda o del lavoratore autonomo;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effeetuare ne corso dell’anno;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
- l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nel modello, è superiore a 150.000 euro, il richiedente è tenuto a rilasciare o l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici previste nell’art.1, comma 52, Legge 190/2016).
Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria formerà l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti relativi all’anno di imposta 2018 con indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
Solo dopo l’accertamento degli investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018 i richiedenti potranno conoscere l’ammontare del credito effettivamente fruibile.
Leave a Comment